Regolamento della legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro (944.110)
Regolamento della legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro (944.110)
Regolamento della legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro
Regolamento della legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro (RLALGD) del 20 dicembre 2023 (stato 1° gennaio 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro del 15 marzo 2023 (LALGD), decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Competenza
Art. 1 1 Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio), è l’autorità competente per l’applicazione della legge e del presente regolamento.
2 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, per il tramite dell’Ufficio fondi Swisslos (di seguito Ufficio fondi), è competente per decidere sullo stanziamento di contributi sino a 100'000 franchi. Capitolo secondo Giochi in denaro di piccola estensione Sezione 1 Disposizioni comuni
Istanza
Art. 2
1 L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima del giorno in cui si svolge il gioco.
2 L’istanza di autorizzazione deve essere inoltrata dall’ente organizzatore e sottoscritta dalle persone che per statuto possono validamente impegnare l’ente stesso nei confronti dei terzi.
3 Se l’organizzazione del gioco in denaro è affidata a terzi, l’istanza di autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta anche dall’ente terzo.
Documentazione
Art. 3
1 All’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione devono essere allegati: a) dell’ente organizzatore; b) dei premi; c) totale dei premi; d) sul valore dei premi, se l’importo dei biglietti supera 3'000 franchi.
2 Se l’organizzazione del gioco è affidata a società terze andranno inoltre presentati i seguenti documenti: a) del casellario giudiziale di almeno uno dei membri con diritto di firma; b) dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti; c) del registro di commercio per le società; per l’organizzazione del gioco; e) di garanzia di regolare esecuzione del gioco e di versamento dell’utile netto a dell’ente per cui viene organizzato il gioco; f) dell’ente a cui è affidata l’organizzazione del gioco.
Presentazione di un rapporto e dei conti Art. 4 1 Il titolare dell’autorizzazione o l’organizzatore terzo devono presentare il rapporto relativo all’andamento del gioco e i conti.
2 Al rapporto devono essere allegate tutte le pezze giustificative relative alle spese esposte.
3 Se l’organizzazione del gioco è affidata a società terze deve inoltre essere presentato un documento che permetta di attestare l’effettivo riversamento dell’utile al titolare dell’autorizzazione.
4 Il Servizio può richiedere la presentazione di ogni ulteriore documento ritenuto utile per valutare il corretto svolgimento dei giochi e il rispetto della legge.
Ripartizione dell’utile Art. 5 L’utile destinato a scopi di utilità pubblica non può essere inferiore al 10 per cento dei costi d’organizzazione.
Sorveglianza
Art. 6 Gli agenti di polizia cantonale e comunale autorizzati esercitano, d’intesa con il Servizio, la sorveglianza sulla regolare tenuta dei giochi di piccola estensione. Sezione 2 Lotterie
Natura e valore dei premi Art. 7 1 I premi posti palio non possono consistere in denaro. Il Consiglio di Stato può prevedere eccezioni per importanti lotterie a livello nazionale o intercantonale.
2 Non sono considerati premi in denaro le monete fuori corso, segnatamente ducati, marenghi e i buoni acquisto merce.
Pubblicazione
Art. 8 Quando l’importo dei biglietti supera i 3'000 franchi, la lista dei numeri vincenti deve essere pubblicata dagli organizzatori nel Foglio ufficiale insieme col termine, spirato il quale i premi non ritirati sono devoluti allo scopo della lotteria.
Estrazione
Art. 9 L’agente o l’assistente di polizia che ha presenziato all’estrazione deve far pervenire al Servizio competente entro 30 giorni un processo verbale dal quale dovrà risultare come si sono svolte le operazioni. Sezione 3 Piccoli tornei di poker
Rapporti e conti Art. 10 1 Se l’organizzatore ottiene un’autorizzazione per la durata di sei mesi in cui possono essere organizzati fino a sei tornei deve presentare un rapporto e un rendiconto finanziario per ogni singolo evento organizzato.
2 Il rapporto e il rendiconto finanziario possono essere presentati congiuntamente allo scadere dell’autorizzazione, entro il termine previsto dalla legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017. Sezione 4 Tombole
In generale Art. 11 1 Le cartelle sono fornite direttamente dal Servizio.
2 Nelle tombole non possono essere messe in vendita cartelle di prezzo superiore a un franco.
Cartelle invendute Art. 12 Per le cartelle invendute e non più utilizzabili si può chiedere al dipartimento la retrocessione proporzionale della tassa, consegnando i blocchetti interi, unicamente tra il 15 e il 30 giugno e tra il 15 e il 30 settembre di ogni anno.
Acquisto cartelle Art. 13 1 Nessun giocatore può essere obbligato ad acquistare più di una cartella per giro. Ogni singola cartella partecipa alla vincita.
2 È vietato subordinare la consegna del premio, in caso di vincita, all’acquisto di più cartelle.
Distruzione cartelle Art. 14 La cartella usata deve essere distrutta dal giocatore dopo ogni giro. L’organizzatore è corresponsabile dell’eventuale mancata distruzione.
Premi
Art. 15 1 Se più concorrenti conseguono contemporaneamente il premio, l’organizzatore è tenuto
2 È vietato trasformare il premio in denaro.
Pubblicità
Art. 16 Se la tombola debitamente autorizzata viene annunciata mediante pubblicità, nel- l’annuncio, di qualsiasi forma esso sia, devono figurare in modo chiaro il nome dell’ente organizzatore e gli eventuali scopi benefici.
Rapporti e conti Art. 17 1 Se l’organizzatore ottiene un’autorizzazione per la durata di tre mesi deve presentare un rapporto e un rendiconto finanziario per ogni singolo evento organizzato.
2 Il rapporto e il rendiconto finanziario possono essere presentati congiuntamente allo scadere dell’autorizzazione, entro il termine previsto dalla legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017. Sezione 5 Altri giochi
In generale Art. 18 1 Per gli altri giochi in denaro non possono essere messi in vendita biglietti o raccolte sottoscrizioni di valore superiore a un franco e la loro durata non può superare 30 giorni consecutivi.
2 Su richiesta debitamente motivata il Servizio può concedere eccezioni a quanto previsto dal capoverso 1. Capitolo terzo Emolumenti
Tasse
Art. 19 1 Il Servizio percepisce una tassa da 20 a 500 franchi per il rilascio dell’autorizzazione.
2 Per ogni decisione di rifiuto o di revoca di autorizzazione è percepita una tassa unica di 100 franchi. Capitolo quarto Disposizioni finali
Abrogazione
Art. 20 Il regolamento della legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco del 25 marzo 2003 è abrogato.
Entrata in vigore Art. 21 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024. Pubblicato nel BU 2023 , 407.