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Regolamento concernente la banca dati degli Enti locali (181.130)

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Regolamento concernente la banca dati degli Enti locali (181.130)

Regolamento concernente la banca dati degli Enti locali

Regolamento concernente la banca dati degli Enti locali (del 13 aprile 2010) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati gli art. 10a, 106 let. e) e 144 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987, d e c r e t a :

Definizione

Art. 1

La banca dati degli Enti locali (in seguito: banca dati) è uno strumento amministrativo di consultazione che raccoglie i nominativi, gli indirizzi, la carica/funzione ricoperta e altre informazioni delle persone elette negli Esecutivi, nei Legislativi comunali e dei Segretari comunali.

Scopo

Art. 2

1 La banca dati intende favorire e agevolare l’elaborazione e la trasmissione uniformi di informazioni per uso esclusivamente amministrativo tra gli Enti locali, nonché tra questi e l’Amministrazione cantonale.
2 I dati contenuti possono essere elaborati per la realizzazione di sondaggi e statistiche, per l’invio e lo scambio di informazioni (intese quelle utili allo svolgimento dell’attività amministrativa degli Enti coinvolti) e documentazione tra autorità, comprese le comunicazioni relative all’offerta formativa del Centro di formazione per gli Enti locali della Divisione della formazione professionale.
3 Rimangono riservate le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali.

Catalogo dei dati

a) obbligatori

Art. 3

I dati obbligatori da inserire nella banca dati sono i seguenti: - - - - - -

b) facoltativi

Art. 4

La raccolta e l’inserimento di altri dati quali: - - - sono subordinati al rilascio di un’autorizzazione da parte della persona interessata.

Autorità competenti e compiti

a) SEL

Art. 5

La Sezione degli enti locali (in seguito: SEL) è l’autorità di contatto e di riferimento per i Comuni, rispettivamente: - - - -

b) Responsabile operativo

Art. 6

Il Responsabile operativo comunale designato dal Municipio: - - - - - - -

Autorizzazione di accesso alle informazioni

Art. 7

1 Accedono alla banca dati, nel rispetto degli scopi previsti dall’art. 2: - -
2 La SEL regola la procedura di autorizzazione nei limiti della Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Entrata in vigore

Art. 8

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 1 Pubblicato nel BU 2010 , 137.
1 Entrata in vigore: 16 aprile 2010 - BU 2010, 137.
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