Decreto legislativo concernente l’esenzione delle riserve di crisi dell’economia pr... (10.2.2.2)
Decreto legislativo concernente l’esenzione delle riserve di crisi dell’economia pr... (10.2.2.2)
Decreto legislativo concernente l’esenzione delle riserve di crisi dell’economia privata dalle imposte cantonali e comunali
10.2.2.2 Decreto legislativo concernente l’ esenzio ne delle riserve di crisi dell’ economia privata dalle imposte cantonali e comunali IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO visto il messaggio 28 dicembre 1951, n. 335 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Art. 1 Alle aziende della economia privata che assegnano parte dei loro utili netti alla costituzione di riserve di crisi ai sensi della legge federale 3 ottobre 1951 è concessa, nei limiti del presente decreto, la deduzione de gli importi accantonati dall’ utile imponibile per le imposte cantonali e comunali. Art. 2 L’ utile imponibile non potrà tuttavia esser e inferiore, per il fatto dell’ accantonamento, alla media degli utili imponibili realizzati negli anni 1948/1951 dalla med esima azienda. Art. 3 La deduzione sarà revocata in tutto o in parte e la differenza di imposta cantona le e comunale sarà dovuta dall’ azienda senza intervento di prescrizione, qualora non si verifichino le condizioni che la legge federale pone per la r est ituzione della differenza d’ imposta federa le. Le decisioni relative dell’ autorità federale saranno applicate per analogia alle imposte cantonali e comunali. Art. 4 L’ eventuale futuro dovuto pagamento della differenza per le imposte cantonali e comunali do vrà essere garantito in modo adeguato. L’ ufficio cantonale delle pubbliche contribuzioni, in rappresentanza anche dei comuni stipulerà a tale scopo, in forma scritta e caso per caso, le convenzioni relative con gli interessati. Art. 5 Il presente decreto avrà la medesima validità e durata della Legge federale 3 ottobre 1951
1 e si applicherà ai medesimi anni o periodi fiscali. Art. 6 esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del le leggi e degli atti esecutivi. Il Consigl io di Stato fissa la data dell’ entrata in vigore e emana le norme di applicazione. Data dell’ entrata in vigore: 1° giugno 1952. Pubblicato nel BU 19 52 , 67.
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RU 1952, 13.
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