Decreto esecutivo che istituisce la Commissione cantonale dei sentieri (726.160)
Decreto esecutivo che istituisce la Commissione cantonale dei sentieri (726.160)
Decreto esecutivo che istituisce la Commissione cantonale dei sentieri
Decreto esecutivo che istituisce la Commissione cantonale dei sentieri (del 6 giugno 2001) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’articolo 4 della Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 d e c r e t a :
Commissione cantonale dei sentieri
Art. 1
È istituita una Commissione cantonale dei sentieri (in seguito CCS) che coadiuva il Dipartimento nell’adempimento delle sue competenze di cui all’art. 4 cpv. 1 della Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici.
Scopo
Art. 2
La Commissione ha lo scopo di coordinare le attività di manutenzione e di sistemazione della rete dei sentieri sul territorio cantonale svolte dagli Enti turistici locali (ETL) come pure di definire la relativa segnaletica.
Compiti
Art. 3
La CCS svolge i seguenti compiti: (1) stabilisce i criteri e le modalità per la manutenzione e la sistemazione della rete; (2) adotta criteri uniformi per l’applicazione della normativa federale in materia di segnaletica e (3) stabilisce i criteri per la raccolta uniforme e coordinata dei dati per la digitalizzazione della rete (4) coordina i programmi annuali e rassegna il Programma al Dipartimento almeno un mese (5) raccoglie le informazioni sullo stato della rete e della segnaletica; (6) favorisce lo scambio di conoscenze ed esperienze nella materia così come di mezzi di cui non (7) su delega degli ETL può coordinare o eseguire interventi speciali di manutenzione,
Composizione
Art. 4
La CCS è composta: - - - Art. 5 Essa è assunta dal rappresentante della Sezione dei trasporti, che si avvale di un
Sedute
Art. 6
La CCS si riunisce su convocazione del Presidente. Delibera alla presenza della maggioranza dei membri.
Regole di decisione
Entrata in vigore
Art. 8
Il presente Decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. 1 Pubblicato nel BU 2001 , 129.
1
Entrata in vigore: 8 giugno 2001 - BU 2001, 129.