Regolamento di applicazione al Decreto legislativo concernente l’applicazione de... (6.4.6.1.7.1)
Regolamento di applicazione al Decreto legislativo concernente l’applicazione de... (6.4.6.1.7.1)
Regolamento di applicazione al Decreto legislativo concernente l’applicazione dell’art. 55a della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione contro le malattie per il periodo dal 4 luglio 2008 al 31 dicembre 2009, del 15 dicembre 2008
6.4.6.1.7.1 Regolamento di applicazione al Decreto legislativo concernente l’applicazione contro le malattie per il periodo dal 4 luglio 2008 al 31 dicembre 2009, del 15 dicembre 2008 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamato Decreto legislativo concernente l’applicazione dell’art. 55a della Legge federale del 18 marzo
1994 sull’assicurazione contro le malattie per il periodo dal 4 luglio 2008 al 31 dicembre 2009, del 15 dicembre 2008,
A. Ammissione ordinaria ed eccezionale
1. Principio
Art. 1
Laddove dovesse apparire giustificata un’ammissione ordinaria ai sensi dell’art. 4 DL oppure eccezionale ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 lett. a) o b) del DL, l’autorità competente concederà l’autorizzazione a uno dei medici figuranti sulla lista di cui all’art. 9 DL e appartenente alla relativa categoria e specializzazione. In presenza di più candidati sulla lista, il candidato verrà scelto valutando in particolare i seguenti criteri: a) disponibilità a gestire per almeno 10 anni lo studio nella regione in cui sussiste il bisogno; b) disponibilità a esercitare l’attività dello studio medico a tempo pieno, sia da soli che mediante il jobsharing; c) disponibilità a effettuare i servizi di picchetto e guardia e relativa reperibilità, con rinuncia a invocare le clausole di esenzione o di dispensa; d) conoscenza dell’italiano; e) specialità in questione; f) esperienza professionale e sua attualità; g) assenza di provvedimenti disciplinari o penali; h) assenza di procedure di ineconomicità concluse con un rimborso; i) conoscenza del sistema sanitario svizzero, ivi compreso il funzionamento dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie; j) k) l) m) conoscenza di una o preferibilmente due altre lingue nazionali; n) esperienza professionale nel Cantone. L’adempimento dei criteri di cui al cpv. 2 lett. a - e è obbligatorio, mentre il soddisfacimento degli altri criteri costituisce titolo preferenziale.
II. Conoscenze linguistiche
Art. 2
I candidati che non sono di lingua madre italiana devono documentare le conoscenze della lingua italiana di cui all’art. 1 cpv. 2 lett. d) presentando un certificato che attesti il conseguimento delle competenze linguistiche del livello C1 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Ne sono esentati i candidati che hanno frequentato le scuole nella Svizzera italiana. La conoscenza delle altre lingue nazionali di cui all’art. 1 cpv. 2 lett. m) va documentata presentando un certificato che attesti il conseguimento delle competenze linguistiche del livello B1 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Sono riconosciuti i certificati rilasciati dai seguenti istituti: - per l’italiano: • Società Dante Alighieri, PLIDA C1, • Università per Stranieri di Perugia, CELI 4, • Università per Stranieri di Siena, CILS, livello tre, • Accademia Italiana di Lingua, DALI C1 - per il francese:
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• Alliance française, • TELCWBT (The European Language Certificates - WeiterbildungsTestsysteme Gmbh), - per il tedesco: • Goethe-Institut, • ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch), • TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache), • TELC-WBT. I candidati che non hanno frequentato le scuole nella Svizzera italiana, ma che possono attestare una frequenza scolastica nelle scuole dell’obbligo o in una scuola media superiore di più anni e di almeno 600 ore per l’italiano, rispettivamente di 360 ore per il francese o il tedesco (da documentare) oppure un’attività di tipo clinico di almeno un anno in un Cantone o Stato di lingua francese o tedesca sono esonerati dal presentare i certificati di cui ai cpv. 1 e 2.
III. Procedura
Art. 3
L’autorità competente interpella i medici figuranti sulla lista, sottoponendo loro un questionario quando: - categoria è sceso al di sotto della soglia di cui all’allegato 1 dell’Ordinanza federale oppure - la copertura sanitaria in parti del Cantone risulta insufficiente oppure - delle cure particolari non siano disponibili a causa della mancanza di specialisti nel Cantone. Essa sottopone i questionari compilati per preavviso all’Ordine dei medici e a santésuisse. Il questionario e i preavvisi di cui sopra vanno ritornati all’autorità competente entro 15 giorni.
B. Gestione comune di uno studio
(Jobsharing)
I. Istanza
Art. 4
I due medici che intendono assumere insieme e ciascuno a tempo parziale la conduzione di uno studio medico nella medesima categoria o specializzazione devono presentare all’autorità competente la relativa istanza, allegando un accordo con il quale attestano di voler esercitare l’attività solo a tempo parziale e a completamento dell’attività parziale esercitata dal collega di studio. Essi devono inoltre impegnarsi a non erogare complessivamente più prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie di quante ne avrebbe fornite un singolo medico al beneficio di un’autorizzazione per un’attività a tempo pieno. In caso di cessione parziale di uno studio medico il cedente deve inoltre dichiarare di accettare la relativa limitazione dell’autorizzazione a esercitare a carico della LAMal di cui già dispone.
II. Autorizzazione
Art. 5 In caso di conduzione comune di uno studio medico a entrambi i medici verrà concessa un’autorizzazione parziale e condizionata a esercitare a carico della LAMal. Le due autorizzazioni faranno riferimento una all’altra.
III. Estinzione dell’autorizzazione
Art. 6 In caso di scioglimento del contratto di collaborazione o di mancata effettiva conduzione comune dello studio l’autorizzazione a esercitare a carico della LAMal si estingue per entrambi i medici. L’estinzione dell’autorizzazione verrà accertata con decisione formale. In deroga a quanto previsto al cpv. 1 nei casi di precedente cessione parziale dello studio l’autorizzazione del cedente verrà nuovamente estesa a tempo pieno. In alternativa a quanto previsto al cpv. 2 il cedente può anche dichiarare di voler gestire lo studio in comune con un altro medico e in ossequio della procedura prevista all’art. 4.
IV. Revoca
Art. 7 Laddove fosse ripetutamente accertato che i due medici erogano complessivamente più prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie di quante ne avrebbe fornite un singolo medico al beneficio di un’autorizzazione per un’attività a tempo pieno l’autorità competente può procedere alla revoca dell’autorizzazione.
C. Entrata in vigore
Art. 8
Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
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Note:
1) Entrata in vigore: 3 luglio 2009 - BU 2009, 306.