Decreto legislativo nel settore degli assegni familiari di complemento (6.4.1.1.5)
Decreto legislativo nel settore degli assegni familiari di complemento (6.4.1.1.5)
Decreto legislativo nel settore degli assegni familiari di complemento
6.4.1.1.5 Decreto legislativo nel settore degli assegni familiari di complemento (del 3 giugno 2009) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : zia: Art. 1 Richiamato l’art. 53 Laf, l’assegno di prima infanzia è riconosciuto: a) fino alla fine del mese di agosto dell’anno in cui l’ultimo figlio compie i tre anni, se egli li compie fra il mese di gennaio e il mese di agosto ; b) fino alla fine del mese di compimento dei tre anni dell’ultimo figlio, se egli li compie fra il mese di settembre e il mese di dicembre. gressivo Art. 2
1 Richiamati gli art. da 47 a 49 Laf, nonch é da 3 a 10 Laps, all’importo massimo dell’assegno integrativo per il primo figlio beneficiario di assegno è aggiunto un supplemento, se nonostante il riconoscimento dell’assegno integrativo l’unità di riferimento ha ancora una lacuna di reddito.
2 Se la la cuna di reddito residua dell’unità di riferimento è uguale o superiore al supplemento massimo, è accordato il supplemento massimo. Se la lacuna di reddito residua è inferiore al supplemento massimo, l’importo del supplemento corrisponde alla lacuna di redd ito residua.
3 Il supplemento massimo corrisponde a 2’000 franchi all’anno. ma infanzia e Art. 3 La lacuna di reddito residua che determina il diritto all’assegno di prima infanzia ed alla prestazione assistenziale è diminuita dell’importo del supplemento riconosciuto ai sensi dell’art. 2. in vigore e durata Art. 4
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollet tino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2 Esso entra in vigore il 1° gennaio 2010 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2011. Pubblicato nel BU 2009 , 333.