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Regolamento d’applicazione della legge cantonale sulle epizoozie (914.410)

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Regolamento d’applicazione della legge cantonale sulle epizoozie (914.410)

Regolamento d’applicazione della legge cantonale sulle epizoozie

Regolamento d’applicazione della legge cantonale sulle epizoozie (del 19 novembre 1969) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la Legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizoozie (legge sulle epizoozie) del
3 giugno 1969 (qui abbreviata: legge cantonale), d e c r e t a :

Competenze

1 Art. 1 2
1 È Dipartimento competente ai sensi della legge cantonale il Dipartimento della sanità e della socialità. 3
2 Il Dipartimento si avvale dell’Ufficio del veterinario cantonale (di seguito Ufficio). Il Dipartimento in particolare è competente a:
a.
b.
c.
3 L’Ufficio in particolare è competente a:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g. Art. 2 ...
4 Art. 3 ... 5

Fiere e mercati di bestiame

Art. 4

1 I Municipi annunciano all’ufficio veterinario cantonale entro il 15 febbraio la data delle fiere e dei mercati di bestiame che si terranno nel Comune durante l’anno successivo. Il permesso è accordato dal dipartimento con pubblicazioni sul Foglio Ufficiale.
2 Il Municipio ordina i provvedimenti d’organizzazione. Devono essere presenti il veterinario ufficiale, l’ispettore del bestiame, gli agenti della polizia comunale e, in caso di necessità, quelli della polizia cantonale.
3 Per le spese di visita veterinaria e di manutenzione della piazza di mercato, il Municipio può riscuotere le seguenti tasse:
a.
b.

Veicoli

1 Nota marginale modificata dal R 24.8.1994.; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994; 459.

2

Art. modificato dal R 29.3.1995; in vigore dal 31.3.1995 - BU 1995, 177; precedente modifica: BU

1994, 459.

3 Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
4 Art. abrogato dal R 28.3.2000; in vigore dal 31.3.2000 - BU 2000, 101; precedente modifica: BU 1978,

57.

5 Art. abrogato dal R 28.3.2000; in vigore dal 31.3.2000 - BU 2000, 101.

Art. 5

I veicoli stradali usati regolarmente per il trasporto di animali a unghia fessa, devono avere i requisiti stabiliti dall’ordinanza federale sulle epizoozie ed essere collaudati dall’ufficio cantonale della circolazione.

Macelli

Art. 6

Il sangue proveniente dalla recisione dei vasi sanguigni durante la macellazione degli animali, e non usato per scopi alimentari, è raccolto dal macellatore in recipienti idonei. L’eliminazione non può avvenire mediante immissione nelle canalizzazioni o fosse di decantazione che si scaricano nei corsi d’acqua o nei laghi.

Indennità

Art. 7

6 1 Per i danni derivanti dalla perdita di animali secondo gli art. 9 e 10 della legge, lo Stato versa un’indennità pari all’80% del valore di stima.
2 Per le aziende a carattere intensivo e per quelle in cui tutto o parte del foraggio somministrato agli animali è costituito da imbratto, l’indennizzo è pari al 60% del valore di stima.
3 Sono considerate aziende a carattere intensivo, quelle in cui gli animali sono tenuti per una produzione forzata in unità economica in cui il numero dei soggetti supera le seguenti cifre: - bestiame bovino d’allevamento e reddito
100 UBG (unità bestiame grosso) - bestiame d’ingrasso (manze, buoi, tori)
100 capi - vitelli d’ingrasso 100 capi - suini d’allevamento 100 capi - suini d’ingrasso 500 capi - pecore e agnelli d’ingrasso 500 capi - polli d’allevamento, ovaiole 3000 capi - polli d’ingrasso 2000 capi - conigli d’allevamento o d’ingrasso
500 capi - alveari 100 popoli 7

Stima

Art. 8

La stima del bestiame è stabilita dai periti nominati dal Consiglio di Stato e convocati dal veterinario cantonale. Quella dei popoli di api e dei favi è stabilita dal competente ispettore delle api.

Misure profilattiche contro la peste suina

e la rogna delle pecore

Art. 9

1 I suini alimentati con imbratto proveniente da cucine di albergo, ristoranti, mense collettive, con scarti di macellazione o lavorazione delle carni, oppure con i confiscati all’ispezione delle carni usati secondo l’art. 115 della ordinanza federale concernente l’ispezione delle carni dell’11 ottobre 1957, sono vaccinati contro la peste suina classica entro 4 settimane dall’immissione nel porcile.
2 Le pecore sono sottoposte al bagno collettivo contro la rogna prima del carico dell’alpe e subito dopo lo scarico.

Divieto d’uso di determinati prodotti

Art. 10

È vietato l’impiego senza prescrizione veterinaria di prodotti contenenti idrocarburo clorato per la lotta e la prevenzione degli ectoparassiti del bestiame da reddito.

Commercio bestiame

Art. 11

8 Chi esercita il commercio del bestiame dev’essere in possesso di una patente cantonale o intercantonale rilasciata dall’Ufficio del veterinario cantonale e versare le seguenti tasse alla cassa cantonale:
a.
6 Art. modificato dal R 2.7.1974; in vigore dal 1.1.1975 - BU 1974, 263.
7 Cpv. modificato dal R 29.3.1995; in vigore dal 31.3.1995 - BU 1995, 177.
8 Art. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459; precedente modifica: BU 1982,

311.

b.
c.

Registro

Art. 12

Il commerciante tiene il conteggio del bestiame sull’apposito registro da consegnare all’ufficio veterinario entro il 15 gennaio.

Abrogazioni

Art. 13

Il presente decreto abroga:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
l. m. il decreto esecutivo concernente la lotta contro la tubercolosi dei bovini e dei caprini del 17
n.
o.
p.

Entrata in vigore

Art. 14

Ottenuta l’approvazione del Consiglio federale 9 , questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1970. Pubblicato nel BU 1970 , 14.
9 Approvazione federale: 12 gennaio 1970.
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