044U0343
044U0343
Statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944 n. 343)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 02/12/1944 UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1604 ; Visti i Regi decreti 22 dicembre 1932, n. 1802 ; 10 settembre 1936, n. 1980 , e 9 febbraio 1942, n. 287 , concernenti la erezione in Ente morale e l'ordinamento della «Fondazione Littoria per la piccola pesca »; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B ; Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141 ; Visto l' Art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Ritenuta l'opportunita' di trasformare il carattere e le funzioni dell'Ente di cui sopra in conformita' degli indirizzi e delle esigenze attuali; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per agricoltura e le foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
La « Fondazione Littoria per la piccola pesca » cambia la sua denominazione in quella di « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca ».
Gli scopi e le norme di funzionamento dell'Ente sono stabiliti dallo statuto, che e' annesso al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 ottobre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - GULLO
Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 15. - PETIA
Art. 1
Statuto della « Fondazione, assistenza e rifornimenti per la pesca ».
Art. 1.
La « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca » costituita in Ente morale, ha sede in Roma.
Sezioni dell'Ente possono essere istituite nei centri di pesca.
Art. 2
Art. 2.
Gli scopi dell'Ente sono:
a) agevolare i pescatori che abbiano avuto danneggiati o distrutti in tutto o in parte i loro mezzi di lavoro, nelle forniture di altri mezzi;
b) facilitare le cooperative di pescatori ed i pescatori nella provvista di mezzi di lavoro, mediante forniture dirette da concedersi ove occorra, con pagamenti rateali;
c) assistere moralmente ed economicamente i pescatori e le Cooperative di pescatori, agevolandone l'attivita' ai fini di migliorare la organizzazione e la produzione della pesca;
d) provvedere, in conformita' delle disposizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'approvvigionamento, alla lavorazione ed alla distribuzione delle materie prime per l'esercizio della pesca e successivamente alla distribuzione dei relativi manufatti ai pescatori ed alle cooperative di pescatori.
Art. 3
Art. 3.
Tutte le attivita' e le passivita' della « Fondazione Littoria per la piccola pesca » passano alla « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca » secondo quanto risulta dalla situazione in data 10 settembre 1944 allegata al presente statuto.
Art. 4
Art. 4.
Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione e' autorizzata a valersi del credito presso gli appositi Istituti.
Gli eventuali utili derivanti dalle attivita' di cui alla lettera d) dell'art. 2 debbono essere destinati agli scopi benefici indicati nelle altre disposizioni dell'articolo stesso.
Art. 5
Art. 5.
Le entrate della Fondazione sono costituite:
a) dal contributo del Ministero dell'agricoltura e delle fareste;
b) dagli interessi attivi.
Art. 6
Art. 6.
La Fondazione e' retta da un presidente, da un vice presidente da un Consiglio direttivo e da una Giunta di presidenza.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 7
Art. 7.
Il presidente e' nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il vicepresidente e nominato dal Consiglio direttivo salvo ratifica da parte del Ministro predetto.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente: firma gli atti sociali e da' esecuzione ai deliberati del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza. In caso di assenza puo' essere sostituito dal vice presidente.
Art. 8
Art. 8.
Fanno parte del Consiglio direttivo:
a) il presidente;
b) il vice presidente;
c) un rappresentante dei Ministero dell'agricoltura delle foreste;
d) un rappresentante del Ministero dell'industria. commercio e lavoro;
e) un rappresentante delle organizzazioni dei pescatori, un rappresentante delle cooperative dei pescatori ed un rappresentante degli industriali della pesca.
Il presidente puo' chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, funzionari della Fondazione o persone dotate di particolare esperienza nel campo della pesca.
Art. 9
Art. 9.
Il Consiglio direttivo e' convocato in via ordinaria, in Roma, almeno due volte all'anno ed in via straordinaria anche in sede diversa da Roma quando cio' sia ritenuto opportuno dalla Giunta di presidenza.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide, se adottate con la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti in caso di parita' di voti, decide il voto del presidente.
Art. 10
Art. 10.
La Giunta di presidenza e' costituita dal presidente, dal vice presidente e da un rappresentante del Consiglio direttivo.
La Giunta di presidenza e' convocata dal presidente.
Art. 11
Art. 11.
La Giunta di presidenza:
a) indice le riunioni del Consiglio direttivo e ne prepara gli ordini del giorno;
b) delibera sugli argomenti che il presidente ritenga di sottoporre al suo parere;
c) delibera altresi', nei casi di assoluta urgenza sulla materia attribuita al Consiglio direttivo.
Art. 12
Art 12.
Il Consiglio direttivo delibera:
a) sul regolamento interno e sulle sue eventuali modifiche;
b) sui conti consuntivi e sui resoconti morali tecnici dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dei Ministero;
c) su ogni altro argomento che la Giunta di presidenza ritenga di sottoporre al suo esame.
Art. 13
Art. 13.
La deliberazione del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza sono comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.
Art. 14
Art. 14.
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° luglio di ciascun anno e termina al 30 giugno dall'anno successivo.
Art. 15
Art. 15.
Per irregolarita' e deficienze nell'attivita' dell'Ente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facolta', di scegliere il Consiglio direttivo a la Giunta di presidenza, e di nominare un commissario straordinario, il quale assume la temporanea gestione dell'Ente con poteri degli organi direttivi.
Visto, il Ministro: Gullo
Statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca-Allegato
SITUAZIONE CONTABILE AL 10 SETTEMBRE 1944
Stato attivo
Banca Naz. Lavoro c/ Tesoreria . . . . . . L. 214.970,05
Cassa di risparmio di Roma c/c . . . . . . » 300.000,00
Banca Naz. Lavoro c/ Incassi . . . . . . . » 10.314,55
Banca Naz. Lavoro c/ Previdenza e
liquidazione personale . . . . . . . . . . » 48.844,85
Debitori . . . . . . . . . . . . . . . . » 618.317,60
Cambiali attive . . . . . . . . . . . . . » 151.313,95
Titoli di proprieta' . . . . . . . . . . . » 185.000,00
Mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7.345,00
Depositi presso terzi . . . . . . . . . . » 12.905,90
Totale stato attivo . . . L. 1.549.011,90
Stato passivo
Creditori . . . . . . . . . . . . . . . . L. 297.042,65
Fondo imposte e tasse . . . . . . . . . . » 6.945,10
Fondo liquidaz. e previdenza personale . . » 101.251,40
Deperimento mobili . . . . . . . . . . . . » 1.469,00
Totale stato passivo . . . L. 406.708,15
Avanzo netto . . . L. 1.142.303,75
Visto, il Ministro: Gullo