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049U0170

IT - DPR

049U0170

Applicazione dell'art. 3 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, concernente il trattamento economico del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine o di altri ordigni esplosivi in mare. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1949 n. 170)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615 , che stabilisce il trattamento economico del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare, ed in particolare l'art. 3 di esso; Visto l' art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ; Udito il parere del Consiglio superiore di marina; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la, difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la, previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

Il personale della Marina militare addetto alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare per acquistare, ai sensi dell' art. 3 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615 , il diritto ai benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti e reduci di guerra, deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver prestato servizi particolarmente rischiosi, intendendosi come tali quelli compiuti dai componenti gli stati maggiori o gli equipaggi delle navi adibite al dragaggio delle mine in mare e dagli appartenenti, come elementi costitutivi, ai "Nuclei sminamento porti" od ai "Gruppi disattivazione mine" costituiti presso i Comandi marittimi costieri della, Marina militare;
b) aver prestato tali servizi per un periodo non inferiore a giorni novanta, anche se non consecutivi.
Tale periodo minimo non e' richiesto per coloro che siano rimasti feriti, mutilati o invalidi per cause inerenti allo espletamento dei servizi predetti.

Art. 2

Il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1 dovra' farsi constare in apposite dichiarazioni da rilasciarsi a cura dei Comandi navali del dragaggio o dei Comandi marittimi costieri competenti, e dalle quali risultino:
a) le generalita' dell'interessato;
b) la sua qualita' di componente lo stato maggiore o l'equipaggio di una nave adibita al dragaggio o di appartenente, quale elemento costitutivo, ad un "Nucleo sminamento porti" o ad un "Gruppo disattivazione mine";
c) il numero delle giornate di presenza a bordo o presso il nucleo od il gruppo.

Art. 3

Ai fini del computo di cui al comma, c) del precedente art. 2 i Comandi navali del dragaggio ed i Comandi marittimi costieri si atterranno alle risultanze dei fogli assegni o paghe del personale a bordo o presso i nuclei o gruppi citati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 febbraio 1949 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA - FANFANI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 aprile 1949 Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 95. - FRASCA
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