078U0267
078U0267
Agreement AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE CZECHOSLOVAK SOCIALIST REPUBLIC. Parte di provvedimento in formato grafico Accordo (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1978 n. 267)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di trasporto aereo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca, con annesso, firmato a Praga il 2 ottobre 1975, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 18 dell'accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 gennaio 1978 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - LATTANZIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 maggio 1978 Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 33
Agreement
AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE CZECHOSLOVAK SOCIALIST REPUBLIC.
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua inglese.
ACCORDO DI TRASPORTO AEREO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA CECOSLOVACCA.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA CECOSLOVACCA
Desiderando stipulare un accordo allo scopo di promuovere comunicazioni aeree tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca,
Hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
Ai fini dell'applicazione del presente accordo, a meno che il testo non richieda altrimenti:
a) per "la convenzione" si intende la convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, ivi inclusi gli allegati adottati in conformita' all'art. 90 di detta convenzione nonche' gli emendamenti degli allegati o della convenzione in conformita' con gli articoli 90 e 94 di detta convenzione;
b) per "autorita' aeronautiche" si intende, nel caso della Repubblica italiana, il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, nel caso della Repubblica socialista cecoslovacca, il Ministero federale dei trasporti o in ambedue i casi qualsiasi altra persona o ente autorizzato a svolgere le funzioni esercitate attualmente da dette autorita';
c) per "compagnia designata" si intende una compagnia aerea che una Parte contraente ha designato per iscritto all'altra Parte contraente in conformita' con l'art. 3 del presente accordo quale compagnia aerea destinata ad effettuare i servizi aerei concordati sulle rotte specificate in conformita' con il paragrafo 1) dell'art. 2 del presente accordo;
d) i termini "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "scalo per scopi non commerciali" hanno il significato stabilito dagli articoli 2 e 96 della convenzione;
e) per "allegato" si intende l'allegato al presente accordo o emendato in conformita' con le disposizioni del paragrafo 2) dell'art. 15 del presente accordo. L'allegato costituisce parte integrante del presente accordo e ogni riferimento all'accordo includera' riferimento all'allegato eccetto i casi in cui sia diversamente disposto.
Art. 2
Articolo 2
1) Ciascuna Parte contraente accorda all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente accordo, per permettere alla sua compagnia aerea designata di effettuare servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nell'allegato al presente accordo. Detti servizi e rotte sono d'ora in avanti chiamati "servizi concordati" e "rotte specificate".
2) La compagnia aerea designata di ciascuna Parte contraente godra' dei seguenti diritti:
a) di volare senza scalo attraverso il territorio dell'altra Parte contraente;
b) di effettuare scali in detto territorio a scopi non commerciali;
c) di sbarcare e imbarcare nel territorio dell'altra Parte contraente - nell'effettuare un servizio concordato - passeggeri, merci e posta, alle condizioni stabilite nel presente accordo e nel suo allegato.
3) Nessuna disposizione del presente accordo sara' intesa nel senso di conferire alla compagnia aerea designata di una Parte contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte contraente passeggeri, merci e posta trasportati a pagamento e destinati ad un altro punto nel territorio dell'altra Parte contraente ("cabotaggio").
Art. 3
Articolo 3
1) ciascuna Parte contraente avra' il diritto di designare per iscritto all'altra Parte contraente una compagnia aerea allo scopo di effettuare i servizi concordati sulle rotte specificate.
2) Ricevuta la designazione, l'altra Parte contraente concedera', in base alle disposizioni dei paragrafi 3) e 4) del presente articolo, senza indugio alla compagnia aerea designata la necessaria autorizzazione ad operare.
3) Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente di dimostrare loro di essere qualificata a soddisfare le condizioni previste dalle leggi, regolamenti e requisiti amministrativi normalmente e ragionevolmente da esse applicate, in conformita' con le disposizioni della convenzione, all'operazione di servizi aerei commerciali internazionali.
4) Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di rifiutare di concedere le autorizzazioni ad operare di cui al paragrafo 2) del presente articolo, o di imporre le condizioni che riterra' necessarie all'esercizio del diritto specificato all'art. 2 da parte di una compagnia aerea designata, in ogni caso in cui detta Parte contraente non sia soddisfatta che una parte considerevole della proprieta' e l'effettivo controllo di tale compagnia aerea siano assegnati alla Parte contraente che designa la compagnia aerea oppure ai suoi cittadini.
5) Quando una compagnia aerea e' stata in tal modo designata e autorizzata, essa puo' cominciare in qualsiasi momento ad effettuare i servizi concordati secondo le disposizioni dell'art. 9, purche' le tariffe fissate in conformita' con le disposizioni dell'art. 11 del presente accordo siano in vigore rispetto a tale servizio.
Art. 4
Articolo 4
1) Ogni Parte contraente avra' il diritto di revocare le autorizzazioni di operazione o di sospendere l'esercizio dei diritti di cui all'art. 2 del presente accordo da parte di una compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente o di imporre all'esercizio di questi diritti le condizioni da essa ritenute necessarie:
a) in caso di mancata osservanza da parte di quella compagnia aerea delle leggi, dei regolamenti e dei requisiti amministrativi della Parte contraente che accorda tali diritti;
b) qualora non sia stato dimostrato che una parte notevole della proprieta' e un controllo effettivo di quella compagnia aerea siano assegnati alla Parte contraente che designa la compagnia aerea o ai cittadini di tale Parte contraente;
c) nel caso in cui la compagnia aerea non effettui i servizi concordati conformemente alle condizioni prescritte dal presente accordo.
2) A meno che la revoca immediata delle autorizzazioni ad operare, o la sospensione dell'esercizio dei diritti o l'imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1) del presente articolo siano essenziali per impedire ulteriori violazioni di leggi, regolamenti e requisiti amministrativi, tale diritto verra' esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte contraente.
Art. 5
Articolo 5
1) Le leggi, i regolamenti e i requisiti amministrativi di ciascuna Parte contraente relativi all'entrata, alla sosta ed alla uscita dal proprio territorio di un aeromobile impiegato nella navigazione aerea internazionale, o relativi all'esercizio, navigazione e uscita di tale aeromobile finche' si trova nel proprio territorio saranno applicati all'aeromobile delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente.
2) Le leggi, i regolamenti e le procedure amministrative di ciascuna Parte contraente relative all'entrata, alla sosta o alle uscite dal proprio territorio di passeggeri, equipaggio, merci e posta, nonche' i regolamenti relativi all'entrata, sdoganamento, immigrazione, passaporti, dogana e quarantena, saranno applicati ai passeggeri, agli equipaggi, merci e posta trasportati dall'aeromobili della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente finche' si trova su detto territorio.
3) Le tasse e le spese per l'utilizzazione degli aeroporti, istallazioni ed attrezzature tecniche sul territorio di una Parte contraente saranno riscosse in conformita' con le quote e le tariffe fissate dalle leggi, regolamenti e requisiti amministrativi di detta Parte contraente.
Art. 6
Articolo 6
1) Un aeromobile impiegato dalle compagnie aeree designate di una Parte contraente sui servizi aerei internazionali specificati nel presente accordo, nonche' il rifornimento di carburante e lubrificanti, le provviste di bordo, parti di ricambio e la loro regolare attrezzatura a bordo di tale aeromobile saranno esenti da tutti i diritti doganali, tasse di ispezione e altri oneri fiscali all'arrivo sul territorio dell'altra Parte contraente.
2) Ad eccezione delle spese corrispondenti al servizio effettuato, vi sara' inoltre esenzione dai suddetti diritti doganali e fiscali per:
a) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, parti di ricambio e regolare equipaggiamento dell'aeromobile entrati e depositati nel territorio di una Parte contraente dalle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente per l'esclusiva utilizzazione da parte dell'aeromobile di detta compagnia aerea;
b) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, parti di ricambio, regolare equipaggiamento dell'aeromobile, imbarcato nel territorio dell'altra Parte contraente per l'uso esclusivo a bordo dell'aeromobile ed entro i limiti e le condizioni fissate dalle autorita' dell'altra Parte contraente, dalla compagnia aerea designata da una delle Parti contraenti.
3) Le voci che godono dell'esenzione in base ai precedenti paragrafi non saranno utilizzati per scopi diversi dalle operazioni del servizio aereo e devono essere riesportati nel caso in cui non vengano utilizzati, a meno che il loro passaggio ad altre compagnie aeree o la loro importazione non sia concessa in conformita' con i regolamenti in vigore nel territorio della Parte contraente interessata.
4) Le esenzioni previste nel presente articolo, applicabili anche a quella parte delle suddette voci che e' usata durante i voli sopra il territorio della Parte contraente che concede l'esenzione, possono essere soggette alle formalita' normalmente applicate in questo territorio, ivi incluso il controllo doganale.
Art. 7
Articolo 7
1) Il trasferimento degli utili ricavati dalla compagnia aerea designata di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente sara' effettuato in conformita' con i regolamenti contenuti nell'accordo di pagamento esistente tra le due Parti contraenti.
2) Nel caso in cui tale accordo non sia applicabile, il trasferimento sara' effettuato in valuta convertibile.
3) Le relative somme saranno liberamente trasferite senza alcuna spesa, tassa o retribuzione.
Art. 8
Articolo 8
1) Le compagnie aeree designate godranno di imparziali e uguali possibilita' per l'operazione dei servizi concordati tra i territori delle Parti contraenti.
2) Nell'effettuare i servizi concordati, la compagnia aerea designata di ciascuna Parte contraente terra' conto degli interessi della compagnia aerea designata dell'altra Parte contraente, in modo da non influire indebitamente sui servizi aerei che quest'ultima effettua su tutte o su parte delle stesse rotte.
3) La effettuazione dei servizi concordati avverra' in stretto rapporto con le esigenze del pubblico sulle rotte specificate.
Ciascun servizio concordato fissera' come suo diritto primario quello di offrire ad un ragionevole fattore di carico una capacita' adeguata alle esigenze corrente e a quelle ragionevolmente previste per il trasporto di passeggeri, merci e posta che abbiano origine da o destinazione per il territorio della Parte contraente che ha designato la compagnia aerea che opera detti servizi.
4) I diritti concessi a ciascuna compagnia aerea designati per il trasporto dei passeggeri, merci e posta tra il territorio dell'altra Parte contraente e i territori di Paesi terzi saranno esercitati in conformita' con il principio generale dello sviluppo dei servizi aerei internazionali, la cui capacita' offerta sara' in relazione con:
a) esigenze di traffico per e dal territorio della Parte contraente che ha designato la compagnia aerea;
b) esigenze di traffico dell'area attraverso la quale passa la linea aerea, tenendo conto dei servizi aerei effettuati dalle compagnie aeree di altri Paesi in quell'area;
c) le esigenze delle operazioni delle linee a lungo percorso (through airline operation).
Art. 9
Articolo 9
1) L'esercizio dei servizi convenuti e' soggetto al raggiungimento e all'efficacia di accordi da concludersi tra le compagnie designate delle due Parti contraenti allo scopo di concordare il numero dei voli da effettuare e le relative condizioni tecniche ed economiche; tali accordi verranno sottoposti all'approvazione delle autorita' aeronautiche di ciascuna Parte contraente.
2) Gli orari dei servizi convenuti verranno sottoposti all'approvazione delle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio della loro efficacia. Verra' applicata la stessa procedura ad ulteriori modifiche. Detto periodo potra' essere ridotto in casi speciali, previo accordo delle autorita' aeronautiche.
Art. 10
Articolo 10
Le autorita' aeronautiche di ciascuna Parte contraente forniranno alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente, su richiesta di queste ultime, i dati statistici relativi all'utilizzazione delle capacita' offerte sui servizi provenienti o destinati all'altra Parte contraente da parte della compagnia designata della prima Parte contraente sulle rotte specificate nell'allegato al presente accordo.
Art. 11
Articolo 11
1) Per "tariffe" di cui piu' sotto, si intendono i prezzi e le condizioni di applicazione dei prezzi che devono essere pagati per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci unitamente alle spese e alle condizioni relative ad agenti ed altri servizi ausiliari, ma non include le spese e le condizioni poste per il trasporto di posta.
2) Le tariffe da applicarsi da parte della compagnia di una Parte contraente per il trasporto verso il o dal territorio dell'altra Parte contraente verranno fissate a livelli ragionevoli, tenuto debito conto di tutti i relativi fattori inclusi il costo di esercizio, un ragionevole profitto, e le tariffe applicate dalle altre compagnie.
3) Le tariffe di cui al paragrafo 2) del presente articolo verranno, se possibile, concordate dalle compagnie designate interessate di entrambe le Parti contraenti, in consultazione con altre compagnie che operino sull'intera rotta o su parte di essa, e tale accordo verra', ove possibile, raggiunto mediante il meccanismo per la determinazione delle tariffe dell'Associazione internazionale per il trasporto aereo.
4) Le tariffe cosi' concordate saranno sottoposte all'approvazione delle autorita' aeronautiche delle Parti contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro introduzione; in casi particolari, questo termine potra' essere ridotto, previo accordo di dette autorita'.
5) L'accordo sulle tariffe puo' essere reso noto esplicitamente.
Nel caso in cui nessuna delle due autorita' aeronautiche dia notizia della propria insoddisfazione nei confronti di una qualsiasi tariffa entro quaranta (40) giorni dalla data in cui le tariffe erano state sottoposte in base al paragrafo 4) del presente articolo, le tariffe saranno ritenute approvate. Qualora il termine per la sottomissione delle tariffe venga ridotto in base al paragrafo 4) del presente articolo, le autorita' aeronautiche potranno concordare un termine piu' breve di quaranta (40) giorni entro il quale deve essere data notizia della insoddisfazione.
6) Qualora una tariffa non possa essere concordata in base al paragrafo 5) del presente articolo, le autorita' aeronautiche di una Parte contraente notificheranno alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente la propria disapprovazione nei confronti delle tariffe concordate in base al paragrafo 3) del presente articolo; le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti cercheranno di determinare la tariffa mediante accordo fra di loro.
7) Qualora le autorita' aeronautiche non possono concordare sull'approvazione di una qualsiasi tariffa che sia stata loro sottoposta in base al paragrafo 4) del presente articolo e o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa in base al paragrafo 6), la controversia verra' composta in base alle disposizioni dell'art. 6 del presente accordo.
8) Le tariffe fissate in conformita' con le disposizioni del presente articolo resteranno in vigore sino a quando non verranno fissate nuove tariffe. Tuttavia, una tariffa non potra' essere prorogata in base al presente articolo per piu' di dodici (12) mesi dopo la data in cui sarebbe altrimenti scaduta.
Art. 12
Articolo 12
1) Ciascuna Parte contraente accordera' alla compagnia designata dell'altra Parte contraente, su basi di reciprocita', il diritto di mantenere nel punto specificato della tabella delle rotte, sul territorio dell'altra Parte contraente gli uffici e il personale amministrativo commerciale e tecnico scelto fra i cittadini di una o di entrambe le Parti contraenti che possono essere necessarie per le esigenze della compagnia designata.
2) L'impiego di cittadini di un Paese terzo sul territorio di una delle Parti contraenti sara' possibile solo subordinatamente all'approvazione dell'autorita' aeronautica interessata.
3) Il personale dell'altra Parte contraente o cittadini di un Paese terzo saranno soggetti alle leggi relative all'ammissione e al soggiorno nel territorio dell'altra Parte contraente, quali le leggi, i regolamenti e i requisiti amministrativi applicabili in tale territorio.
4) Il numero degli appartenenti al personale di cui al paragrafo 3) del presente articolo verra' sottoposto all'approvazione delle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti.
5) Ciascuna Parte contraente accordera' a detti uffici e cittadini facenti parte del personale dell'altra Parte contraente o di Paesi terzi ogni necessaria assistenza e facilitazione anche per il soggiorno di tale personale nel territorio interessato.
Art. 13
Articolo 13
Il presente accordo ed ogni modifica di questo in base all'art. 15 verra' registrato presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile.
Art. 14
Articolo 14
In uno spirito di stretta collaborazione le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti si consulteranno fra loro ogni qual volta cio' si renda necessario, su problemi relativi all'interpretazione ed alla soddisfacente applicazione delle disposizioni del presente accordo e del suo allegato.
Art. 15
Articolo 15
1) Qualora una delle due Parti contraenti ritenga opportuno modificare una qualsiasi clausola del presente accordo, essa potra' richiedere una consultazione con l'altra Parte contraente. Tale consultazione, che potra' aver luogo tra le autorita' aeronautiche e mediante discussione o e per corrispondenza, si iniziera' entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta. Ogni modifica cosi' concordata entrera' in vigore quando sara' stata confermata da uno scambio di note diplomatiche.
2) Modifiche dell'allegato del presente accordo potranno essere applicate provvisoriamente a partire dalla data concordata dalle autorita' aeronautiche ed entreranno in vigore dopo che ne sara' avvenuta la conferma mediante scambio di note diplomatiche.
3) Qualora entri in vigore per le due Parti contraenti una convenzione generale multilaterale su servizi aerei internazionali il presente accordo verra' emendato al fine di conformarsi alle disposizioni di tale convenzione multilaterale.
Art. 16
Articolo 16
Ogni controversia che abbia a sorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo o del suo allegato verra' composta mediante negoziati diretti fra le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti. Ove le autorita' aeronautiche non riescono a raggiungere un accordo, la controversia verra' composta per via diplomatica.
Art. 17
Articolo 17
Una delle due Parti contraenti potra' in ogni momento notificare all'altra la propria decisione di porre termine al presente accordo.
Una copia della notifica dovra' essere inviata simultaneamente all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile. Qualora venga effettuata tale notifica, il presente accordo cessera' di avere vigore dodici mesi dopo la data del ricevimento, da parte dell'altra Parte contraente della notifica di porre termine all'accordo, a meno che, per accordo tra le Parti contraenti, la notifica in questione non venga ritirata prima della scadenza di tale periodo. Ove l'altra Parte contraente manchi di accusarne ricevuta, la notifica sara' ritenuta essere stata ricevuta quattordici giorni dopo la data del ricevimento della sua copia da parte dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile.
Art. 18
Articolo 18
Ciascuna Parte contraente notifichera' per iscritto all'altra Parte contraente l'approvazione del presente accordo in conformita' con la propria legislazione nazionale. Il presente accordo entrera' in vigore alla data dell'ultima di tali notifiche scritte.
FATTO in due originali, in lingua inglese, a Praga, il due ottobre millenovecentosettantacinque.
IN FEDE DI CHE i plenipotenziari delle Parti contraenti hanno firmato il presente accordo e vi hanno applicato i loro sigilli.
Per il Governo della Repubblica italiana
Felice SANTINI
Per il Governo della
Repubblica socialista cecoslovacca
Jaroslav PODZIMEK
Accordo-Allegato
ALLEGATO
1) Rotta da effettuarsi da parte della compagnia designata della Repubblica italiana:
punti in Italia-Praga in entrambe le direzioni.
2) Rotta da effettuarsi da parte della compagnia designata della Repubblica socialista cecoslovacca:
punti in Cecoslovacchia-Roma in entrambe le direzioni.